DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 975 del 02/08/2021
Oggetto: L.R. n. 1 del 04/01/2018 ss.mm.ii. - Approvazione linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche. Revoca delle DGR n. 836 del 25/05/2009, n. 1338 del 20/09/2010, n. 862 del 11/06/2013, n. 714 del 28/05/2018, n. 1318 del 28/10/2019.
LEGGE REGIONALE 04 GENNAIO 2018, N. 1 E SS.MM.II.
“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”
LINEE GUIDA per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche.
Art. 9 – Procedura per gli “interventi privi di rilevanza”
1. Per le opere che rientrano nella fattispecie di “interventi privi di rilevanza”, riportate nell’allegato 1, rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio, da presentare presso il Comune o, ove istituiti, agli sportelli unici come stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera b della legge sismica.
2. Pertanto, la documentazione richiesta fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi.
3. All’interno della “relazione di asseverazione” il progettista assevera che l’opera rientra tra gli interventi privi di rilevanza.
4. All’atto di presentazione del titolo abilitativo in cui si assevera che l’intervento è privo di rilevanza, il comune rilascia all’interessato e al costruttore l’attestazione dell’avvenuto deposito, nel rispetto del Parte II, Capo II sezione I del D.P.R. 380/01, in particolare all’art. 65.
5. Concluse le opere, il direttore dei lavori presenta, via PEC, la dichiarazione di regolare esecuzione solamente al Comune o se previsto allo sportello unico, come stabilito dall’art. 67 comma 8ter del DPR 380/01.
6. All'atto della presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione, il Comune o lo sportello unico comunica l'avvenuta protocollazione del documento al direttore dei lavori.
ELENCO PRIVI DI RILEVANZA
Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
Ambito di applicazione ed efficacia.
Ai sensi dell’art. 94bis del D.P.R 380/01 gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito, di cui agli artt. 8 e 8bis della Legge Regionale 1 del 04/01/2018 (“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche delle Marche”).
Ai fini del presente atto, si intendono “privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell’elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, di seguito riportati.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati negli elenchi del presente Allegato comporta l’esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:
- di più d’una delle nuove costruzioni individuate nell’elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano realizzate in continuità e comunque poste ad una distanza non inferiore all’altezza del manufatto stesso e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;
ovvero
- di più d’uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l’insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato.
Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, se portano ad altra tipologia di intervento non prevista dal presente Allegato, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.
1. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
Il presente paragrafo disciplina gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli elenchi A e B del presente Allegato.
La documentazione necessaria è costituita da:
- la dichiarazione (relazione di asseverazione) presente nel titolo abilitativo comunale e firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;
- la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Occorre valutare e dimostrare analiticamente che siano rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
- Relazione Geotecnica e Relazione Geologica (ove necessario).
- l’elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni.
La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo.
Definizioni
- per le costruzioni edili:
- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali, escluse le fondazioni;
- per le opere di sostegno, le opere interrate e le opere idrauliche:
- le altezze sono valutate dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.
Nella descrizione degli interventi, gli aggetti e gli sbalzi sono consentiti solo se esplicitati.
Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni
Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata. Pertanto, per gli interventi individuati dal presente Allegato soggetti a titolo abilitativo edilizio, l’osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, SCIA e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.
2. Elenco degli interventi
A. Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili
A.1.1. Tettoie, strutture di sostegno leggere con copertura e chiusure in materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m2, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,20 m.
A.1.2. Serre, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 4 m.
A.1.3. Pergolati di altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2.
A.1.4. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi complessivamente peso proprio (G1) e permanente portato (G2) ≤ 0,50 kN/m2.
A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche
A.2.1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 3 m.
A.2.2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, e siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta ≤ 5 kN/ m2.
A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra ≤ 2 m e volume < 5.000 m3.
A.2.4. Opere idrauliche trasversali di altezza minore di 2 metri prive di ancoraggi;
A.2.5. Opere idrauliche longitudinali con funzione di sostegno di altezza minore di 3 metri prive di ancoraggi.
A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m.
A.2.7. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili comprese le relative fondazioni ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
A.3.1. Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2.
A.3.2. Locali per impianti tecnologici (sia in opera sia prefabbricati) ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m.
A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos interrati o fuori terra, con altezza massima complessiva ≤ 3,50 m e di volume ≤ 30 m3.
A.3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 3,00 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento.
A.3.5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2.
A.3.6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m.
A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate di altezza ≤ 3,5 m.
A.3.8. Pensiline per fermata autobus < 5,00m2.
A.3.9. Campo da padel tennis.
A.4. Altre opere o manufatti, impianti comprese le fondazioni
A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,50 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
A.4.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
A.4.3. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie esposta al vento ≤ 20 m2;
A.4.4. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 12 m;
A.4.5. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti.
A.4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.
A.4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
A.4.8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari.
A.4.9. Prefabbricati su ruote e container singoli.
A.4.10. Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica.
A.5. Strutture temporanee
A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche.
A.5.2. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.
A.5.3. Riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenza nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Provincie e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d’uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d’uso al piano terra senza incrementi di carico).
A.5.4. Installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano.
A.6. Rampe e scale
A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.
A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m.
A.6.3. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare.
A.7. Manufatti ed elementi assimilabili
A.7.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
B. Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente
B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta pari non superiore al 10% della superficie dell’unità immobiliare sul piano di riferimento e comunque non superiore 20,00m2. La struttura di sostegno non deve risultare in falso.
B.1.2. Pensiline sopra finestra o portoncini d’ingresso, con aggetto ≤ 1,20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 m2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2.
B.1.3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2.
B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi di altezza ≤ 3,50 m dal piano di calpestio.
B.1.5. Tende parasole retraibili di tutti i tipi.
B.2. Manufatti interni
B.2.1. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,8 kN/m2.
B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.
B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura
B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2, senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali.
B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2
B.3.3. Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso.
B.3.4. Rifacimento di elementi dell’orditura “secondaria”, del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 10% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
B.3.5. Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
B.3.6. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.
B.3.7. Realizzazione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, di superficie ≤ 1 m2 purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
B.3.8. Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture collegate agli elementi strutturali portanti.
B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura
B.4.1. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano
B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale.
B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio ne aumentino i carichi.
B.4.4. Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante, purché di altezza ≤ 4 m.
B.4.5. Realizzazione di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 0.5 m2 e larghezza massima di 0,50 m non reiterata nell’ambito della stessa parete.
B.4.6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci.
B.4.7. Interventi di ripristino dei copriferri ammalorati su elementi in c.a.
B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 5% dello sviluppo totale dell’intero impianto di fondazione.
B.5. Scale, soppalchi, rampe
B.5.1. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare.
B.5.2. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di unità immobiliari, connesso alla struttura principale, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2, di superficie totale ≤ 15 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante.
B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di edificio con struttura prefabbricata a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, di superficie ≤ 30 m2 no cumulabili, con carico variabile ≤ 2 kN/m2.
B.6. Impianti, ascensori
B.6.1. Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, antenne tv, generatori eolici etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,35 kN/m2 purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
B.6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1.
B.6.3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche senza intervento sulle strutture portanti.
B.7. Demolizioni, rimozioni
B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale.
B.7.2. Demolizioni di edifici isolati
B.8. Manufatti ed elementi assimilabili
B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.